Il divieto di «attaccare» l’abitazione principale in caso di cartelle non pagate vale soltanto per le azioni avviate dopo il 22 giugno 2013. A precisarlo è stato il Mef.
Equitalia può procedere alle espropriazioni se queste sono state avviate fino al 22 giugno dello scorso anno, data di entrata in vigore del decreto del fare (Dl 69/2013). A precisarlo è la risposta del ministero dell’Economia fornita nel question time in commissione Finanze alla Camera. In pratica un pignoramento di una prima casa effettuato, per esempio, il 21 giugno 2013 non sarebbe «protetto» dall’espropriazione mentre un pignoramento effettuato appena un giorno dopo lo sarebbe.
Lo stop a Equitalia a partire dal 22 giugno 2013 vale solo se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore a condizione che sia adibito ad uso abitativo e vi risieda anagraficamente e non si tratti di abitazioni di lusso e di quelli classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 (villini e ville). Per quanto riguarda gli immobili che, invece, non sono prima casa, l’agente della riscossione non può procedere se il debito da riscuotere non supera i 120mila euro e se non è stata prima iscritta ipoteca o non sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione senza che l’importo dovuto non sia stato effettivamente pagato.
Equitalia aveva emanato una direttiva il 1° luglio 2013 per spiegare come avrebbe applicato le nuove misure. E sul punto ha spiegato che avrebbe chiesto agli «organi istituzionali» chiarimenti sull’applicazione al passato delle nuove disposizioni e che, in attesa di risposta, avrebbe sospeso le espropriazioni immobiliari in corso. Ora, però, la risposta al question time (targata Mef ma fornita da Equitalia) precisa che non c’è nessuna previsione espressa per cui le nuove norme più favorevoli al contribuente si applichino anche per il passato.
Secondo la risposta al question time , il decreto del fare non ha introdotto un divieto generalizzato di promuovere l’azione esecutiva sull’unica casa di proprietà e in cui il debitore risiede anagraficamente. Il divieto riguarda esclusivamente «l’agente della riscossione lasciando, tra l’altro, a quest’ultimo la facoltà di intervenire sempre e comunque nell’azione esecutiva promossa da un altro creditore». Quindi se, sempre a titolo di esempio, a muoversi fosse una banca per la rata del mutuo non pagata, qualora il diretto interessato avesse anche debiti tributari Equitalia potrebbe “inserirsi”.
Resta possibile ancora aderire alla sanatoria delle cartelle o degli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 ottobre 2013. È operativa la proroga della rottamazione dei ruoli fino al prossimo 31 maggio inserita nel Dl salva-Roma ter. Cambiano le date (la riscossione resterà sospesa fino al 15 giugno 2014 e la conferma di estinzione del debito arriverà entro il 31 ottobre 2014) ma regole e procedura restano esattamente le stesse.
[FONTE: Il Sole 24 Ore]